|

|
|
Dott. VITTORIO
PASQUALE |
|
Notaio in
Polistena |
| |
|
STATUTO |
|
dell'Associazione Culturale |
|
"GRUPPO TEATRALE
ANOIANO" |
| |
| |
|
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO – DURATA |
|
|
|
Articolo 1 |
| E' costituita l'Associazione "GRUPPO TEATRALE
ANOIANO". |
|
Articolo 2 |
| Essa ha sede in Anoia, via Padre Pio. |
|
Articolo 3 |
|
L'Associazione, che non ha finalità di lucro,
si propone la promozione della cultura e dell'arte (per la quale
non siano riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato), per contribuire allo
sviluppo culturale delle persone.
|
|
In particolare l'associazione si propone di
promuovere l'attività teatrale, in tutte le sue manifestazioni.
|
|
L'Associazione, per il raggiungimento degli
obiettivi predetti, potrà:
|
|
- acquisire e gestire sale congressi, sale da
concerto, teatri, cinema, biblioteche;
- promuovere la ricerca culturale in tutti quei settori che
costituiscano espressioni della cultura locale e quindi,
divulgarla in Calabria, in Italia ed all'estero;
- organizzare la produzione di spettacoli teatrali, di mostre,
seminari, rassegne;
- favorire l'estensione di attività culturali e di forme
consortili tra circoli ed altre organizzazioni democratiche;
- promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche
mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione;
- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne
sia la disponibilità fra gli associati, per comprovati motivi
funzionali dell'Associazione.
|
|
L'associazione non potrà svolgere attività
diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
|
|
Articolo 4 |
|
Il numero degli associati è illimitato;
all'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi
che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
|
|
Articolo 5 |
|
Per essere ammessi ad associato è necessario
presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle
seguenti modalità e indicazioni:
|
|
a) indicare nome e cognome, luogo e data di
nascita, professione, residenza;
b) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle
deliberazioni degli organi associativi.
|
|
Articolo 6 |
|
La presentazione della domanda di ammissione
dà diritto immediato a ricevere la tessera associativa.
|
|
E' compito del Consiglio Direttivo
dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni.
|
|
Nel caso la domanda venga respinta
l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in
via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima
convocazione.
|
|
Le dimissioni da associato vanno, presentate
per iscritto al consiglio Direttivo dell'Associazione.
L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un
periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.
|
|
La qualità di associato deve risultare da
apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
|
|
Articolo 7 |
|
Gli associati hanno tutti uguali diritti. Essi
ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali
dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni
indette dall'associazione stessa.
|
|
Ogni associato maggiorenne ha diritto di voto
per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle
attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione.
|
|
Ogni associato può farsi rappresentare da
altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega
scritta.
|
|
Nessun associato può essere portatore di più
di cinque deleghe.
|
|
Ogni associato ha diritto ad un solo voto.
|
|
Articolo 8 |
|
Gli associati sono tenuti:
|
|
- al pagamento della tessera associativa;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti
interni e delle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- al versamento di eventuali quote straordinarie ad integrazioni
della cassa associativa.
|
|
Articolo 9 |
|
Gli associati sono espulsi o radiati per i
seguenti motivi:
|
|
a) quando non ottemperino alle disposizioni del
presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni
prese dagli organi associativi;
b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle
quote associative senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all'associazione.
|
|
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise
dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
|
|
Gli associati radiati per morosità potranno
dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di
iscrizione.
|
|
Tali riammissioni saranno deliberate dalla
prima Assemblea degli associati.
|
|
Gli associati espulsi potranno ricorrere contro
il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
|
|
|
|
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE |
|
|
|
Articolo 10 |
|
Il patrimonio dell'associazione è indivisibile
ed è Costituito:
|
|
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di
proprietà dell'associazione;
b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
c) dal fondo di riserva.
|
|
Articolo 11 |
|
Le somme versate per la tessera e per le quote
associative non sono rimborsabili in nessun caso.
|
|
|
|
BILANCIO |
|
|
|
Articolo 12 |
|
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno.
|
|
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio
Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per
l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il
nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da
convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
|
|
Dalla data dell'avviso di convocazione il.
bilancio ed il programma verranno depositati presso la sede
dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero
consultarli.
|
|
Articolo 13 |
|
E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.
|
|
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno
essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle
attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
|
|
|
|
L' ASSEMBLEA |
|
|
|
Articolo 14 |
|
Art. 14. Le Assemblee degli Associati possono
essere ordinane e straordinarie.
|
|
Le Assemblee sono convocate mediante
comunicazione scritta diretta a ciascun associato oppure mediante
affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione
contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di
quello fissato per l'adunanza.
|
|
Articolo 15 |
|
L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno
nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo.
|
|
Essa:
|
|
- approva le linee generali del programma di
attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio
Sindacale ;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri
che propone i nomi degli associati candidati e controlla lo
svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo.
|
|
Articolo 16 |
|
L'assemblea straordinaria è convocata:
|
|
- tutte le volte che il Consiglio lo reputi
necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto)
degli associati.
|
|
L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni
dalla data in cui viene richiesta.
|
|
Articolo 17 |
|
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli
associati.
|
|
In seconda convocazione la deliberazione è
valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
|
|
Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non hanno voto.
|
|
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto,
occorrono la presenza di almeno la metà degli associati e il voto
favorevole dei tre quinti dei presenti.
|
|
Per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione. del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
|
|
Articolo 18 |
|
Le votazioni possono avvenire per alzata di
mano o a scrutinio segreto.
|
|
Alla votazione partecipano tutti gli associati
aventi diritto al voto.
|
|
Articolo 19 |
|
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria,
è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa;
|
|
le deliberazioni adottate dovranno essere
riportate su apposito libro dei verbali.
|
|
|
|
CONSIGLIO DIRETTIVO |
|
|
|
Articolo 20 |
|
L'Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette
consiglieri eletti dall'Assemblea tra li associati per la durata
di tre anni.
|
|
I membri del Consiglio Direttivo sono
rieleggibili.
|
|
Articolo 21 |
|
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario - Tesoriere e fissa le
responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività
svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini.
|
|
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo
sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese
inerenti l'espletamento dell'incarico.
|
|
Articolo 22 |
|
Il Consiglio Direttivo si riunisce
ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni
qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia
richiesta un terzo dei consiglieri.
|
|
In assenza del Presidente la riunione sarà
presieduta dal Vice Presidente.
|
|
Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed
il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
|
|
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su
apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
|
|
Articolo 23 |
|
Il Presidente ed in sua assenza o impedimento
il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza
può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di
questo alla prima riunione.
|
|
Articolo 24 |
|
Il Segretario - Tesoriere provvede alla
redazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
ed alla conservazione di tutti gli atti e documenti
dell'Associazione.
|
|
Procede all'esazione delle quote associative;
tiene la contabilità ed è responsabile della conservazione dei
fondi e dei libri contabili.
|
|
Articolo 25 |
|
Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, senza limitazioni.
|
|
Esso deve:
|
|
- redigere i programmi di attività associativa
previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate
dall'Assemblea dei Soci;
- redigere i bilanci;
- deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti
all'attività sociale;
- formulare eventuali regolamenti interni da sottoporre all’
approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, l'espulsione e la radiazione
degli associati;
- favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'
associazione.
|
|
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio
Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro
da esso nominati.
|
|
Detti responsabili possono partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
|
|
|
|
COLLEGIO SINDACALE |
|
|
|
Articolo 26 |
|
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri
effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.
|
|
I sindaci durano in carica tre anni e sono
rieleggibili; nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto
al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.
|
|
Ad essi spetta:
a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di
effettuare in qualsiasi momento gi accertamenti di cassa; redigere
una relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare
all'assemblea;
b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.
|
|
I componenti del Collegio Sindacale possono su
loro richiesta assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
|
|
Le funzioni dei membri del Collegio Sindacale
sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese
inerenti all'espletamento dell'incarico.
|
|
|
|
SCIOGLIMENTO |
|
|
|
Articolo 27 |
|
In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno
o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del
patrimonio secondo le norme di Legge.
|
|
Nel caso di impossibilità di regolare
costituzione dell'Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio
Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina di
uno o più liquidatori.
|
|
Quanto residuerà, esaurita la liquidazione,
verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a
fini di pubblica utilità a scelta dei liquidatori in base alle
indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della Legge 23 dicembre
1996, n° 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
|
|
Domenicantonio Dromì
Ceruso Massimo
Priolo Osvaldo
Sirignano Domenico
Politanò Michele
Larosa Nicodemo
Marafioti Giuseppe
Angela Anna Cilluffo in Dromì
Mallamace Maria
Francesco Zurzolo
Rocco Como
Ruffo Rocco
|